Dal 1
ottobre 2015 entra in vigore il nuovo Decreto (decreto
attuativo previsto all’art 5 del D.Lgs. 63/2016, cd.
“decreto fare”)del MSE che sostituisce il DM del 26 giugno
2009 sull’APE.
Le Linee Guida
Nazionali prevedono l’introduzione di un modello unico
nazionale.
Il Decreto
Attuativo riguarda sia edifici pubblici che privati
esistenti, di nuova costruzione o sottoposti a
ristrutturazione.
Introduce la
nuova nozione di “edificio a energia quasi zero” i cui
requisiti – da aggiornare ogni 5 anni – prevedono che dal 1
gennaio 2021 tutti gli edifici nuovi o sottoposti ad
importanti ristrutturazioni dovranno essere a energia quasi
zero.
Si riassumo
schematicamente le novità:
· -Metodologia di
calcolo omogenea su tutto il territorio a cui ogni regione
dovrà adeguarsi entro 2 anni dall’entrata in vigore del
decreto;
· -Nuovi metodi
di calcolo: l’IPE dell’edificio e la conseguente classe
energetica dipenderanno da tutti i servizi presenti
nell’edificio (climatizzazione invernale ed estiva,
ventilazione, illuminazione)
· -Aumento da 7 a
10 delle classi energetiche: A4 classe più alta, G classe
più bassa
· -L’APE deve
essere redatto da un certificatore abilitato ai sensi del
Regolamento 75/2013 con l’aggiunta dell’obbligo di “effettuare
almeno un sopralluogo nell’edificio o nell’unità
immobiliare”
Rimane
invece 10 anni il termine di validità dell’APE.
In
merito alle sanzioni, il
Decreto richiama esplicitamente l’articolo 15 del D.Lgs.
192/2005:
a carico del
certificatore (multa da 700 a 4.200 euro per un APE non
corretto);
del direttore
dei lavori (multa da 1.000 a 6.000 per la mancata
presentazione dell’APE al Comune);
del
costruttore/proprietario (multa da 3.000 a 18.000 euro in
caso di mancata redazione dell’APE per edifici nuovi,
ristrutturati, messi in vendita o in affitto).
FIMAA